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    Bozza Statuto

    Art. 1

    Denominazione e sede.

    È costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana, il partito politico, denominato «DirectDemocracyS Italia», con sede legale in Italia.

    Art. 2

    Principi generali, e ispiratori.

    «DirectDemocracyS Italia», è un partito politico che nasce da un'associazione, di liberi cittadini, che credono nei valori democratici, e liberali, conservatori dei principi fondamentali della civiltà occidentale, e riformatrice delle politiche, al fine di garantire modernizzazione e crescita.

    «DirectDemocracyS Italia», accetta, utilizza, rispetta e mette in pratica, ogni regola basata sulla logica, sul buonsenso, sull’autentica democrazia, e sulla totale libertà, dell’organizzazione politica internazionale DirectDemocracyS.

    «DirectDemocracyS Italia» rappresenta in modo ufficiale nel territorio italiano, e per gli italiani all’estero, ed è rappresentata a sua volta, nelle aree macro geografiche rispettive, anche se in piena autonomia nazionale, e locale, DirectDemocracyS, come organizzazione politica internazionale, e DirectDemocracyS Europe, come organizzazione politica continentale. Utilizzandone, le sedi estere, i mezzi tecnologici, e tutte le potenzialità.

    «DirectDemocracyS Italia» accetta, utilizza, i mezzi tecnologici, i siti web, e tutte le componenti, i moduli, le voci di menu, i blog, le aree Social, Comunità, il sistema di votazione, i gruppi, le pagine, e gli articoli, e tutte le potenzialità, dell’organizzazione politica internazionale DirectDemocracyS, di cui fa parte, in modo integrante, essendone un’emanazione democratica, diretta, libera, indipendente, in quanto, è sempre garantita la piena autonomia locale, a livello nazionale e locale.

    «DirectDemocracyS Italia» promuove la meritocrazia, uguaglianza, giustizia, e solidarietà sociale, e nella partecipazione civica, alla vita politica, economica, e sociale del paese.

    DirectDemocracyS Italia, è un partito politico libero, e democratico, organizzato su base territoriale, e fondato sui principi di democrazia diretta, democrazia interna, pari opportunità, solidarietà, pluralismo, secondo lo spirito della Costituzione della Repubblica italiana, e con l'obiettivo della più ampia partecipazione alle decisioni, che riguardano l'indirizzo politico, basato sulla contendibilità, di tutte le cariche interne con meccanismi di selezione democratici, e meritocratici.

    DirectDemocracyS Italia, è aperto a tutti coloro che si riconoscano, nei principi e nelle finalità previste, dal presente statuto attraverso tutte le forme di discussione, partecipazione, e condivisione comprese le più innovative piattaforme tecnologiche, e sempre pronto ad aggiornarsi alle evoluzioni, e alle esigenze della società.

    DirectDemocracyS Italia ha l'obiettivo di proporsi come luogo di incontro, e di aggregazione, di esperienze politiche, e civiche, e di competenze culturali e scientifiche, per dar vita ad una forte, e solida area politico culturale, in grado di sviluppare la conoscenza delle trasformazioni economiche, sociali, politiche ed istituzionali, in relazione ai nuovi scenari nazionali, ed europei e allo scopo di contribuire al rinnovamento del paese, negli assetti istituzionali, e nello sviluppo economico, per anticipare i bisogni della società del futuro.

    DirectDemocracyS Italia, ha altresì l'obiettivo di concorrere con metodo democratico diretto, alla determinazione della azione politico - amministrativa, stimolando la partecipazione dei cittadini, alla vita civile, politica, sociale, culturale ed amministrativa.

    DirectDemocracyS Italia intende promuovere, e sostenere in ogni forma e modalità le proprie liste, che potranno partecipare alle elezioni amministrative, regionali, politiche, europee, nonché presentare e sostenere referendum.

    DirectDemocracyS Italia, è di proprietà esclusiva, e completa, dei propri elettori, chiamati anche: membri, membri fondatori, utenti registrati verificati, che la gestiscono in completa autonomia, in modo libero, mettendo in pratica il significato e il principio di autentica democrazia, la democrazia diretta.

    DirectDemocracyS Italia, utilizza metodi democratici, e liberi. Ha un’ideologia innovativa, che si riassume nella seguente frase: ricerchiamo e mettiamo in pratica un “comunismo meritocratico, e un capitalismo dal volto umano”. Che si spiega nel seguente modo: l’aiuto, il rispetto, e la protezione, di tutta la popolazione, cominciando sempre, delle fasce più dei deboli e in difficoltà della popolazione.

    DirectDemocracyS Italia, e tutti i suoi membri, sono contro ogni tipo di ideologia antiquata, contro ogni tipo di dittatura, o sistemi a partito unico, oppure oligarchici, contro ogni forma di nazismo, fascismo, e comunismo, considerandole spregevoli, anti democratiche, e in contrasto con i diritti umani, e la meritocrazia.

    Art. 3

    Simbolo e durata.

    DirectDemocracyS Italia è contraddistinto dal simbolo che si trova allegato al

    presente statuto sotto la lettera «A», ed è contraddistinto dalla

    seguente descrizione: «La galassia Via Lattea, con piccoli parti esterne nere, altre parti medie blu, altre parti azzurre, e verso il centro, piccole parti viola, rosse, arancioni, gialle, e al centro bianche, con la scritta "DirectDemocracyS" in alto, la scritta “Italia” con la bandiera tricolore, al centro sotto la scritta Italia, in basso il link del sito web ufficiale www.directdemocracys.org».

    Il coordinatore nazionale di «DirectDemocracyS Italia» è titolare del simbolo e della denominazione del partito, e rilascia le autorizzazioni per il loro uso e ha il diritto di revocare le medesime.

    Tutti i simboli derivati, confluiti, che potranno confluire, modificati, sostituiti e comunque contenenti, la dicitura DirectDemocracyS Italia rientrano nella disponibilità esclusiva del partito.

    Analogamente l'utilizzazione del simbolo e/o della denominazione del partito da parte, o comunque nell'ambito dei social network è disciplinata dalle regole dinanzi esposte.

    La durata del partito è illimitata, e potrà essere sciolto secondo i dettami degli articoli successivi.

    Art. 4

    Metodologia per unirsi al partito.

    Per unirsi a DirectDemocracyS Italia, si devono seguire le regole d’iscrizione al nostro sito web ufficiale, che prevedono varie fasi, e tempi diversi, in base al traffico internet.

    Le fasi per unirsi a noi sono:

    1. a) informarsi, leggere attentamente tutte le informazioni presenti nei vari articoli del nostro sito web ufficiale;
    2. b) registrarsi creando un profilo personale, sul nostro sito web di benvenuto, diventando utente registrato;
    3. c) identificarsi, per essere riconoscibili, per essere sicuri dell’età, e dell’identità di ciascun membro, diventando utente registrato verificato;
    4. d) svolgere alcune attività, per dimostrare di essere compatibili con la nostra organizzazione politica, e ricevere l’accesso, al nostro sito web ufficiale;
    5. e) per diventare membro ufficiale, del nostro partito, si deve pagare una quota di 12 Euro, che ha validità un anno, dal momento del pagamento.

    Art. 5

    Diritti e doveri degli iscritti.

    Ciascun iscritto a DirectDemocracyS Italia ha diritto di:

    1. a) partecipare attivamente alla vita del partito, contribuendo alla formazione della proposta politica, alla determinazione del suo indirizzo e della sua attuazione;
    2. b) candidarsi, cioè di poter essere designato o nominato a cariche interne secondo le norme dello statuto;
    3. c) conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti ed avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna;
    4. d) proporre la propria candidatura nelle liste elettorali ad ogni livello territoriale, secondo le regole del presente statuto;
    5. e) vedere garantito il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679, del decreto legislativo n. 196/2003 come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 e dei provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014 e n. 146 del

    5 giugno 2019, tutti rafforzati da regole interne molto dettagliate, che proteggono completamente i dati personali, e la privacy dei propri utenti registrati verificati, che sono tutti i membri del partito;

    1. f) ricorrere al Collegio dei probiviri qualora si ritengano violate le norme del presente statuto. Ogni iscritto ha il dovere di:
    2. a) osservare il presente statuto e le deliberazioni degli organi del partito;
    3. b) tenere una irreprensibile condotta morale in tutte le attività politiche;
    4. c) tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento leale e corretto, con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun iscritto;
    5. d) concorrere a sostenere l’attività del partito; in particolare, gli eletti ad ogni livello e gli amministratori hanno il dovere di versare la quota stabilita;
    6. e) contribuire alla discussione, alla elaborazione delle proposte e all'iniziativa politica;
    7. f) favorire l'ampliamento delle adesioni al partito;
    8. g) avere particolare riguardo alla tutela delle minoranze interne.

    Art. 6

    Struttura organizzativa nazionale.

    Sono organi nazionali di DirectDemocracyS Italia:

    1. a) il congresso nazionale, che svolgerà le sue attività nel gruppo nazionale di gestione;
    2. b) il coordinatore nazionale, denominato anche rappresentante ufficiale, che svolgerà le sue attività nel gruppo nazionale di coordinazione nazionale;
    3. c) l'assemblea nazionale, che svolgerà le sue attività nel gruppo nazionale di gestione dell'assemblea nazionale;
    4. d) la direzione nazionale, che svolgerà le sue attività nel gruppo nazionale di gestione della direzione nazionale;
    5. e) la segreteria nazionale, che svolgerà le sue attività nel gruppo nazionale di gestione della segreteria nazionale;
    6. f) il segretario amministrativo nazionale, che svolgerà le sue attività nel gruppo nazionale di gestione del segretario amministrativo nazionale;
    7. g) il presidente della assemblea nazionale, che svolgerà le sue attività nel gruppo nazionale di gestione del presidente della assemblea nazionale;
    8. h) il collegio dei probiviri, che svolgerà le sue attività nel gruppo nazionale di gestione del collegio dei probiviri.

    Il compito di coordinare, ed attuare le delibere degli organi nazionali, è affidato al coordinatore nazionale, e alla Segreteria nazionale.

    Art. 7

    Il Congresso nazionale.

    Il Congresso nazionale è la più alta assise del partito e ne definisce ed indirizza la linea politica, è convocato in via ordinaria ogni tre anni dall'Assemblea nazionale, è composto da tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote al momento della convocazione.

    Esso può, inoltre, essere convocato in via straordinaria dal coordinatore nazionale su richiesta di almeno due terzi dei componenti l'Assemblea nazionale in carica.

    Il Congresso nazionale, attraverso il metodo delle primarie aperte, elegge il coordinatore nazionale e la Direzione nazionale.

    Art. 8

    Il coordinatore nazionale.

    Il coordinatore nazionale è eletto dal Congresso nazionale con il metodo delle primarie «aperte» sulla base di mozioni presentate collegate alle liste delle candidature anche per la Direzione nazionale.

    Il coordinatore nazionale esprime l'indirizzo politico, ne dirige l'organizzazione, ha la rappresentanza politica ed elettorale del partito.

    Il coordinatore nazionale è titolare del simbolo.

    Il coordinatore nazionale ha la rappresentanza legale e giudiziale del partito, in tutti i gradi di giudizio e davanti ad ogni giurisdizione, per ogni attività e rapporto del partito, può intraprendere liti e resistere in giudizio e nominare difensori.

    Il coordinatore nazionale rilascia le autorizzazioni e le deleghe per la presentazione delle liste elettorali e per l'utilizzo del simbolo.

    Il coordinatore nazionale resta in carica tre anni. Il coordinatore nazionale, inoltre:

    1. a) convoca e presiede la Direzione nazionale, e ne stabilisce l'ordine del giorno;
    2. b) guida la delegazione del partito nelle consultazioni del Presidente della Repubblica e nei rapporti con le altre forze politiche;
    3. c) nomina e revoca i responsabili dei settori e i membri della Segreteria nazionale;
    4. d) propone all'Assemblea nazionale la nomina del segretario amministrativo nazionale;
    5. e) può nominare fino a due vicecoordinatori nazionali;
    6. f) può avocare a sé decisioni spettanti agli organismi territoriali in caso di particolari necessità.

    Il coordinatore nazionale, può essere revocato o dichiarato decaduto dall'Assemblea nazionale con una maggioranza dei due terzi dei componenti.

    Se il coordinatore nazionale cessa la carica prima del termine del suo mandato, l'Assemblea nazionale entro trenta giorni elegge un nuovo coordinatore nazionale che rimane in carica sino alla

    celebrazione del Congresso nazionale.

    Art. 9

    La Segreteria nazionale.

    La Segreteria nazionale è organo di collaborazione del coordinatore nazionale che ne nomina e rimuove i membri delegando a ciascuno le responsabilità dei vari settori relativi alle varie questioni politico-sociali necessari all'organizzazione del partito.

    Fanno parte di diritto della Segreteria nazionale il coordinatore nazionale, il segretario amministrativo nazionale e vicecoordinatori nazionali. Oltre ai membri di diritto, la Segreteria nazionale è composta da altri venticinque componenti.

    La Segreteria nazionale svolge il ruolo di coadiuvare il coordinatore nazionale nell'indirizzo politico del partito e nell'esecuzione delle deliberazioni degli altri organi.

    La Segreteria nazionale ha la stessa durata del coordinatore nazionale.

    Art. 10

    L'Assemblea nazionale e il presidente dell'Assemblea nazionale.

    L'Assemblea nazionale è il massimo organo deliberativo tra un Congresso nazionale e il successivo; è convocata e presieduta dal presidente dell'Assemblea, eletto dall'Assemblea stessa nella prima seduta successiva al Congresso nazionale, promuove e coordina l'azione politica del partito e ne definisce le linee strategiche e organizzative.

    Il presidente dell'Assemblea nazionale, ha la durata di tre anni.

    L'Assemblea nazionale, è convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo richieda il coordinatore nazionale, la Direzione nazionale o almeno un terzo dei componenti

    dell'Assemblea nazionale.

    Il presidente convoca l'Assemblea nazionale mediante comunicazione via posta elettronica e/o pubblicazione sul sito internet di DirectDemocracyS Italia, almeno quindici giorni prima, e stabilisce la modalità, il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno.

    L'Assemblea nazionale, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

    Sia in prima sia in seconda convocazione le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del presidente dell'Assemblea.

    Delle riunioni dell'Assemblea nazionale, sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario verbalizzante.

    Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea nazionale, le relative deliberazioni, i bilanci e/o rendiconti vengono pubblicati nel sito internet di DirectDemocracyS Italia.

    L'Assemblea nazionale approva annualmente i bilanci e ha facoltà di avanzare proposte politiche nazionali. L'Assemblea nazionale, in particolare:

    1. a) svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo della politica nazionale;
    2. b) può, tra un Congresso e il successivo, modificare ed integrare lo statuto nazionale, modificare il simbolo e la denominazione con voto a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti;
    3. c) stabilisce, su proposta del coordinatore nazionale, l'adesione e/o federazione ad altre associazioni e/o organizzazioni nazionali od internazionali;
    4. d) elegge, su proposta del coordinatore nazionale, il segretario amministrativo nazionale;
    5. e) elegge i probiviri;
    6. f) delibera la convocazione del Congresso nazionale, stabilendone la data;
    7. g) approva, entro il 31 maggio di ogni anno, il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale, e ne assume la responsabilità;
    8. h) decide l'eventuale revoca o decadenza del coordinatore nazionale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti.

    L'Assemblea nazionale viene rinnovata ad ogni Congresso nazionale.

    Sono membri dell'Assemblea nazionale:

    1. a) il presidente dell'Assemblea;
    2. b) il coordinatore nazionale;
    3. c) i coordinatori regionali;
    4. d) i coordinatori provinciali e delle grandi città;
    5. e) i membri della Direzione nazionale;
    6. f) i membri della Segreteria nazionale;
    7. g) i membri delle Direzioni regionali;
    8. h) i parlamentari nazionali ed europei;
    9. i) i presidenti di regione;
    10. l) gli assessori regionali;
    11. m) i consiglieri regionali;
    12. n) i presidenti di provincia;
    13. o) i sindaci dei comuni con oltre quindicimila abitanti.

    Art. 11

    La Direzione nazionale.

    La Direzione nazionale è composta da cento membri compreso il coordinatore nazionale, eletti dal Congresso nazionale, con il metodo delle primarie aperte, contestualmente al coordinatore nazionale, garantendo la presenza di eventuali minoranze e ha la durata di tre anni.

    La Direzione nazionale è convocata e presieduta dal coordinatore nazionale.

    Sono, comunque, membri di diritto della Direzione nazionale, a titolo consultivo, se non già eletti dal Congresso nazionale, i parlamentari, i consiglieri e assessori regionali, i coordinatori regionali, il segretario amministrativo nazionale, i presidenti di regione e i sindaci di comune capoluogo iscritti a DirectDemocracyS Italia, i componenti la Segreteria nazionale e il responsabile nazionale dei giovani.

    La Direzione nazionale attua le linee politiche del partito in conformità agli orientamenti del Congresso nazionale e dell'Assemblea nazionale, coadiuva il coordinatore nazionale nella

    direzione del lavoro del partito, ne controlla la realizzazione ed è consultata sulle questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo.

    La Direzione nazionale è convocata dal coordinatore nazionale almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

    La Direzione nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale quello espresso dal coordinatore nazionale.

    La Direzione nazionale, in particolare:

    1. a) approva i dati del tesseramento;
    2. b) ratifica le liste per le elezioni regionali;
    3. c) determina sia l'importo della quota associativa annuale dovuta dagli associati che il contributo dovuto dagli amministratori e dagli eletti nelle assemblee rappresentative;
    4. d) delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre all'Assemblea nazionale;
    5. e) nomina la società di revisione contabile o il revisore unico;
    6. f) delibera il commissariamento o lo scioglimento delle strutture territoriali;
    7. g) definisce il numero di componenti delle direzioni regionali, provinciali e delle città metropolitane tenendo conto degli abitanti e degli iscritti del territorio considerato;
    8. h) approva lo statuto dell'organizzazione giovanile ed ogni sua modifica.

    La Direzione nazionale può dar vita a proprie articolazioni operative interne per meglio condurre la propria attività.

    Art. 12

    Il segretario amministrativo nazionale.

    Il segretario amministrativo nazionale ha la responsabilità della gestione delle risorse economiche di DirectDemocracyS Italia.

    Il segretario amministrativo nazionale è inoltre intestatario dei poteri di firma e per tutti i rapporti giuridici e economico-finanziari nonché' i poteri di disposizione dei conti correnti bancari del partito, provvede all'esecuzione delle riscossioni e dei pagamenti.

    Su delega scritta del segretario amministrativo nazionale, singoli iscritti possono essere delegati con rappresentanza al fine di incassare donazioni in nome e per conto di DirectDemocracyS Italia anche in caso di eventi e/o iniziative organizzati da DirectDemocracyS Italia.

    Il segretario amministrativo nazionale è eletto dalla Assemblea nazionale a maggioranza dei presenti, su proposta del coordinatore nazionale e ha la durata di tre anni.

    Il segretario amministrativo nazionale fa parte della Segreteria nazionale.

    Il segretario amministrativo nazionale nomina i segretari amministrativi regionali, sentito il rispettivo coordinatore regionale. Nell'ipotesi in cui, per qualunque motivo, il segretario amministrativo nazionale cessi dalla carica prima del termine, il coordinatore nazionale designa un segretario amministrativo nazionale che rimane in carica sino alla successiva convocazione dell'Assemblea

    nazionale per l'elezione del nuovo segretario amministrativo nazionale.

    Il segretario amministrativo nazionale può essere revocato dall'Assemblea nazionale con voto a maggioranza assoluta, quando ne faccia richiesta il coordinatore nazionale o almeno un terzo dei

    componenti l'Assemblea nazionale.

    Il segretario amministrativo nazionale, in particolare:

    1. a) cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali previsti dalla legge;
    2. b) gestisce ogni attività relativa alle erogazioni liberali in denaro o a contributi in beni o servizi effettuate da persone fisiche o da persone giuridiche;
    3. c) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione aventi rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto di «DirectDemocracyS Italia»;
    4. d) è responsabile della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale del partito;
    5. e) agisce nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario, di cui ha la responsabilità autonoma, individuale ed esclusiva;
    6. f) è legittimato alla riscossione delle entrate di legge;
    7. g) incassa crediti ed effettua pagamenti;
    8. h) stipula convenzioni con gli enti locali per l'uso di locali per lo svolgimento di convegni, assemblee, riunioni o altre iniziative di natura politica, ai sensi ed alle condizioni di cui

    all'art. 8 della legge n. 96/2012;

    1. i) recluta il personale, determinandone stato giuridico, trattamento economico ed eventuali promozioni; richiede l'ammissione a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla

    legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e nelle forme previste dalla legge; assume la qualifica di datore di lavoro ad ogni effetto di legge ed è il responsabile per la

    sicurezza sul luogo di lavoro;

    1. l) può avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici;
    2. m) instaura rapporti bancari continuativi nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio sulla tracciabilità delle operazioni aprendo conti correnti, richiedendo fidi, aperture di credito e anticipazioni, contraendo mutui e prestiti e in generale compiendo tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie;
    3. n) predispone il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale con i relativi allegati in conformità alla disciplina di legge applicabile e ne cura, ai fini anche della trasparenza, la pubblicazione entro i termini di legge sul sito internet del partito.

    Ogni organo delle strutture regionali, provinciali e territoriali è tenuto a uniformarsi alle disposizioni del segretario amministrativo nazionale; la mancata osservanza di tali disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli iscritti e può costituire causa di commissariamento.

    Il segretario amministrativo nazionale non può, senza preventiva autorizzazione della Segreteria nazionale da richiedersi presentando apposita relazione, concludere operazioni eccedenti il limite di spesa di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero).

    Egli provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli ed agli obblighi di trasparenza e pubblicità del rendiconto di esercizio previsti dalla legge.

    Art. 13

    Gli organi territoriali e periferici.

    Sono organi territoriali e periferici del partito:

    1. a) nelle regioni: il congresso regionale;

    il coordinatore regionale;

    la direzione regionale;

    la segreteria regionale;

    il segretario amministrativo regionale;

    1. b) nelle province:

    il congresso provinciale;

    il coordinatore provinciale;

    la direzione provinciale;

    la segreteria provinciale;

    1. c) nelle città metropolitane:

    il congresso della città metropolitana;

    il coordinatore della città metropolitana;

    la direzione della città metropolitana;

    la segreteria della città metropolitana.

    I coordinatori regionali, provinciali e delle città metropolitane vengono eletti dai rispettivi congressi tramite primarie aperte.

    I coordinatori politici restano in carica tre anni al pari delle rispettive direzioni, di cui coordinano i lavori. Essi detengono ogni delega politica ed elettorale del partito per il territorio di propria competenza, all'interno delle linee guida della Direzione nazionale e dell'Assemblea nazionale, nel rispetto dell'indirizzo congressuale.

    Le Direzioni regionali sono composte da venti membri nelle regioni dove vi siano fino a cinquecento iscritti e da quaranta membri nelle regioni con oltre cinquecento iscritti; le Direzioni provinciali sono composte da venti membri nelle province dove vi siano fino a cinquecento iscritti e da quaranta membri nelle province con oltre cinquecento iscritti; le Direzioni delle città metropolitane sono composte da venti membri nelle città metropolitane dove vi siano fino a cinquecento iscritti e da quaranta membri nelle città metropolitane con oltre cinquecento iscritti e vengono elette assieme al rispettivo coordinatore.

    Direzioni e coordinatori vengono eletti dai rispettivi congressi, con il metodo delle primarie «aperte» sulla base delle mozioni presentate collegate alle liste delle candidature.

    Le mozioni e le liste possono avere carattere meramente locale, oppure essere collegate ad una mozione nazionale.

    Art. 14

    Gli organi regionali.

    Il Congresso regionale è il massimo organo della struttura regionale di «DirectDemocracyS Italia», ne fanno parte tutti gli iscritti della regione in regola con il versamento delle quote al momento della

    convocazione, determina la linea politica del partito nella regione e, in conformità alle linee guida espresse dagli organi nazionali, elegge i membri della Direzione regionale e il coordinatore

    regionale. Fanno, comunque, parte di diritto della Direzione regionale, a titolo consultivo, se non eletti dal Congresso regionale, gli esponenti della Direzione nazionale del partito

    iscritti nella regione, i coordinatori provinciali, i coordinatori della città metropolitana ove presenti, i parlamentari eletti nella regione, i consiglieri e assessori regionali, i presidenti di provincia, i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e il responsabile regionale dei giovani.

    La Direzione regionale, in particolare:

    1. a) attua nella regione la linea politica del partito;
    2. b) approva le relazioni annuali del coordinatore regionale e del segretario amministrativo regionale, il rendiconto di esercizio, le linee programmatiche per l’attività del partito nella regione, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale;
    3. c) formula proposte agli organi nazionali del partito;
    4. d) approva il programma e le candidature al Consiglio regionale e le sottopone alla Direzione nazionale per la successiva ratifica.

    La Direzione regionale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

    La Direzione regionale ha la stessa durata del coordinatore regionale.

    Il coordinatore regionale ha la rappresentanza politica del partito nella regione, egli svolge azione di indirizzo e di coordinamento dell’attività degli organi del partito regionale ed impartisce le direttive sull’attività e sull'organizzazione nella regione sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari.

    Il coordinatore regionale, in particolare:

    1. a) convoca e presiede la Direzione regionale, ed è responsabile dell'esecuzione dei suoi deliberati;
    2. b) effettua consultazioni periodiche con i coordinatori provinciali e della città metropolitana ove presente;
    3. c) cura i rapporti con le istituzioni, i partiti, la società civile e con gli organismi politici, sociali ed economici regionali;
    4. d) esprime al segretario amministrativo nazionale il proprio parere sulla nomina del segretario amministrativo regionale.

    Il coordinatore regionale può nominare una segreteria regionale e al suo interno può assegnare deleghe specifiche.

    Il segretario amministrativo regionale è responsabile della gestione amministrativa e del rispetto delle procedure impartite dal segretario amministrativo nazionale e la sua azione è sempre

    indirizzata alla realizzazione degli obiettivi politici individuati dal coordinatore regionale e dagli organi regionali.

    Il segretario amministrativo regionale resta in carica tre anni e decade con lo scioglimento della Direzione regionale.

    Il segretario amministrativo regionale può essere revocato e sostituito in qualsiasi momento, sentito il coordinatore regionale, dal segretario amministrativo nazionale.

    Art. 15

    Attività negoziale degli organi regionali.

    Ai fini dell'attuazione degli obiettivi politici individuati in ambito regionale sotto la diretta responsabilità politica dei coordinatori regionali, i fondi regionali destinati all'organizzazione regionale sono gestiti dal segretario amministrativo regionale, il quale agisce per procura rilasciata dal segretario amministrativo nazionale.

    La procura conferita ai tesorieri regionali non potrà comunque comprendere la facoltà di stipulare i seguenti atti:

    1. a) compravendita di beni immobili;
    2. b) compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili);
    3. c) costituzione di società;
    4. d) acquisto di partecipazioni in società già esistenti;
    5. e) concessioni di prestiti;
    6. f) contratti di mutuo;
    7. g) rimesse di denaro all'estero;
    8. h) apertura di conti correnti all'estero o in valuta;
    9. i) acquisto di valuta;
    10. l) richiesta e rilascio di avallo;
    11. m) fidejussioni o altra forma di garanzia.

    Le norme contabili per coordinare la gestione regionale con la gestione nazionale sono predisposte dal segretario amministrativo nazionale anche secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge relative ai bilanci dei partiti politici.

    Art. 16

    Gli organi provinciali e delle città metropolitane.

    Il congresso è il massimo organo della struttura provinciale e della struttura della città metropolitana di «DirectDemocracyS Italia», ne fanno parte tutti gli iscritti nella provincia o nella città metropolitana in regola con il versamento delle quote al momento della convocazione, determina la linea politica del partito nella area territoriale di competenza, in conformità alle linee guida espresse dagli organi nazionali, elegge i membri della Direzione e il coordinatore.

    Fanno, comunque, parte di diritto delle rispettive direzioni, a titolo consultivo, se non eletti dal congresso, gli esponenti della Direzione nazionale del partito iscritti nella provincia o nella città metropolitana, i parlamentari eletti nella provincia o nella città metropolitana, i consiglieri e assessori regionali iscritti nella provincia o nella città metropolitana, il presidente della provincia, il sindaco e i capigruppo del comune capoluogo e il responsabile provinciale o della città metropolitana dei giovani.

    Il coordinatore ha la rappresentanza politica di «DirectDemocracyS Italia» nell'area territoriale di competenza, promuove e coordina l’attività degli organi, convoca e presiede la Direzione, può nominare una segreteria, assegnando al suo interno deleghe specifiche.

    Il coordinatore provinciale e il coordinatore della città metropolitana durano in carica tre anni.

    La Direzione nazionale può deliberare l'individuazione di aree territoriali di estensione minore o maggiore delle province o della grande città, ai fini di una migliore organizzazione territoriale.

    Art. 17

    I comitati locali.

    Il comitato locale è l'elemento di base in cui si articola l'iniziativa politico-organizzativa di «DirectDemocracyS Italia», è il luogo primario di aggregazione degli iscritti e di partecipazione alla vita del partito.

    I comitati locali, inoltre, attraverso una capillare ramificazione sul territorio e nelle categorie, rappresentano un presidio per promuovere il perseguimento di tali finalità, anche attraverso una

    costante interazione con le istituzioni a livello locale.

    I comitati locali devono render conto del loro operato in base all'accordo base recante le condizioni di autorizzazione all'uso del simbolo e della denominazione del partito, nonché' i presupposti per la revoca immediata della medesima.

    Il comitato locale può essere:

    1. a) di tipo territoriale e quindi rappresentare un ambito territoriale, quartiere, comune, unione comunale;
    2. b) di tipo ambientale, all'interno di ambienti lavorativi o scolastici o di aree di interesse.

    Ogni comitato locale deve eleggere al proprio interno, tra gli iscritti, per la durata di tre anni, il proprio coordinatore.

    Organi del comitato locale sono:

    1. a) l'assemblea;
    2. b) il coordinatore.

    L'assemblea del comitato locale è l'organo deliberativo ed è composta da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota. Essa svolge le funzioni di indirizzo per l’attività politica nel territorio o nell'area di responsabilità ed attua le decisioni degli organi provinciali, regionali e nazionali di DirectDemocracyS Italia.

    In particolare l'assemblea decide, secondo le indicazioni di massima degli organi sovracomunali, in ordine alle alleanze politiche ed alla composizione delle liste per le elezioni comunali.

    In caso di più comitati locali in uno stesso comune le decisioni, riguardo le alleanze o la formazione delle liste, sono prese dalla riunione congiunta di tutte le assemblee dei comitati locali di quel

    comune e la riunione è presieduta dal coordinatore del comitato locale più numeroso.

    L'assemblea del comitato locale elegge il coordinatore.

    Il coordinatore del comitato locale ha la rappresentanza politica nel territorio o nell'ambito di competenza, promuove, indirizza e coordina l’attività del comitato locale, convoca e presiede

    l'assemblea del comitato locale, cura i rapporti con gli organi politici e istituzionali, può assegnare deleghe specifiche ai componenti del comitato locale per un miglior funzionamento dello

    stesso.

    Art. 18

    Autonomia amministrativa territoriale e di comitato locale.

    Le organizzazioni territoriali e i comitati locali rette da un organo elettivo hanno autonomia amministrativa e negoziale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale di appartenenza.

    Ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della fonte di finanziamento. Gli organi territoriali e i comitati locali sono direttamente responsabili dei

    contributi e dei finanziamenti che ricevono e devono provvedere autonomamente a tutti gli incombenti di legge relativi, ivi compresi quelli relativi alla trasparenza in ordine a detti contributi e

    finanziamenti, alla loro pubblicazione e comunicazione ai sensi di legge ed agli organi previsti.

    I membri degli organi locali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei limiti consentiti.

    È in ogni caso esclusa la facoltà di stipulare i seguenti atti:

    1. a) compravendita di beni immobili;
    2. b) compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili);
    3. c) costituzione di società;
    4. d) acquisto di partecipazioni in società già esistenti;
    5. e) concessioni di prestiti;
    6. f) contratti di mutuo;
    7. g) rimesse di denaro all'estero;
    8. h) apertura di conti correnti all'estero e valutari;
    9. i) acquisto di valuta;
    10. l) richiesta e rilascio di avallo, fidejussioni o altra forma di garanzia.

    Art. 19

    Commissariamento e scioglimento delle strutture territoriali.

    La Direzione nazionale può, in presenza di gravi motivi e su proposta del coordinatore nazionale, commissariare gli organi periferici, anche regionali, con contestuale nomina di un commissario

    per il tempo necessario, e comunque non oltre un anno, alla ricostituzione dell'organo commissariato. Il provvedimento della Direzione nazionale è immediatamente esecutivo.

    Avverso il provvedimento di commissariamento può essere proposto ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei probiviri.

    Sono da considerarsi gravi motivi che comportano il commissariamento:

    1. a) mancata nomina degli organi statutari nei modi e nei tempi previsti dallo statuto;
    2. b) mancata indizione del congresso nei termini previsti dallo statuto;
    3. c) inadeguatezza dell'organo a svolgere le funzioni connesse al proprio ruolo;
    4. d) irregolarità amministrative;
    5. e) irregolarità economiche e finanziarie.

    Le procedure di commissariamento sono previste anche in caso di scioglimento, chiusura o sospensione dell'organo periferico con la nomina di un commissario ad acta con il compito di ricostituire l'organo.

    Art. 20

    Finanziamento e patrimonio.

    Il patrimonio e le entrate di DirectDemocracyS Italia sono costituiti:

    1. a) dalle quote di iscrizione annuali degli iscritti;
    2. b) dalle quote versate dagli eletti e dagli amministratori iscritti a DirectDemocracyS Italia;
    3. c) da contributi concessi da enti privati, da persone giuridiche e fisiche anche in beni e servizi;
    4. d) dai contributi di legge e da ogni altra entrata prevista dalla legge;
    5. e) dai proventi derivanti da manifestazioni del partito, feste di partito e da eventuali raccolte di fondi;
    6. f) dai proventi derivanti da distribuzione di oggetti riportanti il simbolo del partito;
    7. g) dai proventi derivanti da iniziative di raccolta di micro donazioni e altri finanziamenti mediante crowdfunding, e in generale attraverso internet;
    8. h) dai proventi ordinari o straordinari provenienti da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili;
    9. i) da erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche o giuridiche nei limiti previsti dalla legge, lasciti mortis causa da ogni altra entrata che concorrerà ad incrementare l'attivo sociale, dal ricavato di qualsiasi tipo di attività promossa dal partito nel rispetto degli scopi associativi.

    Il patrimonio è costituito, oltre che dalle suddette entrate, anche:

    1. a) dai diritti sui beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili del partito;
    2. b) dai valori mobiliari e dai diritti patrimoniali, reali e personali, acquisiti dal partito a seguito di atti tra vivi o mortis causa;
    3. c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio accantonate e destinate a questo scopo.

    Il patrimonio può essere utilizzato - nel rispetto del principio di economicità - all'unico scopo di soddisfare le finalità previste dal presente statuto e per garantire il funzionamento dei suoi organi

    e delle sue attività istituzionali.

    È esplicitamente vietata l'assegnazione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, distribuzione di fondi, riserve o di qualunque capitale tra gli iscritti durante la vita del partito politico, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

    I criteri con cui vengono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali - nonché alla promozione delle azioni positive in favore dei giovani e della rappresentanza di genere nella

    partecipazione politica e per l'accesso alle cariche elettive ad ogni livello - sono quelli di proporzionalità, programmazione, economicità ed equa ripartizione e vengono determinati dalla

    Direzione nazionale.

    Ogni organo amministrativo periferico, anche se dotato di autonomia contabile e gestionale, è tenuto a conformarsi alle direttive del segretario amministrativo nazionale in materia di bilanci e contabilità e di relative scadenze, incluse quelle di trasmissione dei bilanci al segretario amministrativo nazionale affinché si possa provvedere al consolidamento prescritto dalla legge. La loro inosservanza è passibile di commissariamento e di sanzione disciplinare.

    Così come disposto dell'art. 9 del decreto-legge n. 149/2013 DirectDemocracyS Italia prevede di destinare una quota pari al 10% delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

    La gestione amministrativa e finanziaria si conforma alla normativa vigente sul funzionamento e sul finanziamento dei partiti politici; ogni intervenuta modifica legislativa che dovesse confliggere con lo statuto si intende automaticamente recepita nello stesso, in attesa di adeguarlo formalmente.

    Art. 21

    Rendiconto e bilancio.

    L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

    L'amministrazione e la tenuta della contabilità del partito politico sono affidate al segretario amministrativo nazionale nel pieno rispetto della normativa speciale sulla contabilità dei partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione. Il segretario amministrativo nazionale deve redigere annualmente il bilancio o rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedono, in ogni caso rispettando i termini di legge per la relativa pubblicazione e comunicazione agli organi istituzionali di trasparenza. Al bilancio del partito politico si applicano gli stessi principi di chiarezza e verità applicabili alle società di capitali. Entro il 15 luglio di ogni anno, e comunque entro i termini di legge, nel sito internet del partito deve essere pubblicato lo statuto al momento in vigore, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente, la relazione del segretario amministrativo nazionale e la relazione della società di revisione o del revisore unico.

    Il bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale sono approvati dall'Assemblea nazionale rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 31 maggio di ogni anno, comunque entro i termini di legge per la relativa pubblicazione e comunicazione agli organi istituzionali di trasparenza.

    Art. 22

    Il controllo interno.

    Il controllo sulla gestione amministrativa è esercitato da un revisore dei conti interno al partito, eletto dalla Assemblea nazionale, su proposta del coordinatore nazionale, tra gli iscritti dotati di adeguati requisiti morali e professionali, che svolge anche funzioni ispettive sulla gestione finanziaria e contabile e redige la relazione sulla regolarità contabile da allegare al rendiconto di

    esercizio annuale.

    Art. 23

    Trasparenza e controllo del rendiconto.

    Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza della gestione contabile e finanziaria, il partito si avvale di una società di revisione o di un revisore unico, iscritti nei rispettivi albi speciali ai sensi delle normative vigenti, aventi caratteri di terzietà rispetto al partito.

    La società di revisione o il revisore unico è nominata dalla Direzione nazionale su proposta del coordinatore nazionale.

    La società di revisione o il revisore unico certifica la regolare tenuta della contabilità sociale ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, in applicazione dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

    Art. 24

    Il Collegio dei probiviri.

    Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dall'Assemblea nazionale con metodo proporzionale, e dura in carica tre anni.

    I membri del Collegio dei probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno del partito. Il presidente del Collegio viene eletto dai membri effettivi a maggioranza.

    Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

    Il Collegio dei probiviri:

    1. a) garantisce il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello statuto, con particolare attenzione alla rappresentanza di genere ed al rispetto delle minoranze interne;
    2. b) si pronuncia sulle questioni attinenti all’elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali;
    3. c) si pronuncia sulle controversie insorte tra organi locali, provinciali, regionali e nazionali;
    4. d) adotta le sanzioni disciplinari nei casi di violazione dello statuto;
    5. e) verifica la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente statuto;
    6. f) decide in ordine alle controversie tra singoli iscritti e/o con il partito;
    7. g) espelle gli iscritti condannati per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità e gli obiettivi del partito.

    Art. 25

    Procedimento disciplinare e sanzioni disciplinari.

    Il Collegio dei probiviri può irrogare le seguenti sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto:

    1. a) richiamo: dichiarazione scritta e motivata di biasimo, irrogata per lievi trasgressioni;
    2. b) sospensione: provvedimento inflitto per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza al partito comporta; essa non può superare la durata di dodici mesi;
    3. c) espulsione: provvedimento inflitto per gravi violazioni dei doveri morali e politici che l'appartenenza al partito comporta.

    I provvedimenti sono comunicati alla Direzione nazionale.

    Gli iscritti possono presentare ricorso al Collegio dei probiviri in ordine al mancato rispetto del presente statuto.

    Il Collegio dei probiviri può anche procedere d'ufficio.

    La contestazione viene notificata dal coordinatore nazionale agli iscritti interessati con lettera raccomandata o PEC, contenente la notizia dell'apertura del procedimento disciplinare e dei fatti che gli vengono contestati. È garantito il diritto di difesa dell'iscritto sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio, ha il diritto di accedere agli atti del procedimento e può farsi assistere nel giudizio disciplinare da soggetto dal medesimo designato, deve far pervenire ogni osservazione entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione.

    Il Collegio dei probiviri emette la decisione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione o del ricorso.

    Ogni iscritto può presentare istanza scritta, con raccomandata a/r o per posta elettronica certificata, per la tutela dei propri diritti associativi innanzi al comitato dei probiviri.

    Sulle decisioni del Collegio dei probiviri è ammesso reclamo alla Direzione nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

    La Direzione nazionale entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo può accogliere, modificare o annullare il provvedimento impugnato.

    Scaduti i termini le decisioni sono definitive.

    Art. 26

    Giurisdizione esclusiva.

    Gli iscritti a DirectDemocracyS Italia e tutti i rappresentanti di tutti gli organi territoriali e gli esponenti degli organi nazionali sono tenuti a ricorrere preventivamente al Collegio dei probiviri in caso di controversie riguardanti la loro attività nei confronti del partito, l'applicazione dello statuto, i rapporti del partito con gli organi territoriali regionali, provinciali e cittadini, nonché' i rapporti tra questi ultimi.

    Art. 27

    Elezioni e candidature.

    Per tutte le candidature, a esclusione di quelle relative a elezioni con preferenze e amministratori uscenti, nonché ad esclusione dei casi di candidature concordate da una coalizione di alleati, ove vi siano più pretendenti si ricorre, di base, al principio delle primarie aperte.

    Le candidature per le elezioni al Parlamento nazionale e per i membri del Parlamento europeo sono ratificate dalla Direzione nazionale, garantendo in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze.

    Le candidature per i consigli delle regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, nonché' per l'elezione del presidente di regione e di provincia autonoma, sono approvate dalla Direzione

    regionale competente e trasmesse alla Direzione nazionale per la ratifica, e devono essere garantite in modo proporzionale eventuali minoranze.

    Le proposte di candidatura alle elezioni dei consigli comunali, nonché' per le cariche di sindaco nei comuni capoluogo e nei comuni superiori ai 15.000 abitanti sono ratificate dalla Direzione

    provinciale, mentre nei comuni inferiori ai 15.000 abitanti sono deliberate dall'assemblea del comitato locale interessato all'elezione e trasmesse al direttivo provinciale per la ratifica. In caso di assenza del comitato locale le competenze sono affidate alla

    Direzione provinciale.

    Nel caso di decisioni che comportino un'alleanza politica con partiti non coalizzati con «DirectDemocracyS Italia» a livello nazionale, l'organo territoriale competente è tenuto a chiedere l'autorizzazione alla Direzione nazionale.

    Tutte le candidature dovranno essere conformi ai criteri stabiliti dal presente statuto.

    I criteri si attengono ai seguenti principi:

    1. a) uguaglianza di tutti elettori;
    2. b) rappresentatività sociale e territoriale dei candidati;
    3. c) merito e competenza;
    4. d) trasparenza nella procedura di selezione;
    5. e) garanzia dell'obiettivo della parità tra i generi;
    6. f) rappresentanza delle eventuali minoranze interne;
    7. g) rappresentanza di entrambi i generi;
    8. h) favorire il ricambio dei rappresentanti politici, inserendo persone nuove, che non siano state elette con altre forze politiche;
    9. i) favorire la partecipazione alla politica, di persone giovani, possibilmente con età inferiore a 60 anni;
    10. l) essere sempre subordinati alle decisioni dei propri elettori, nei gruppi di gestione del partito politico, sul nostro sito web.

    Non sono candidabili ad ogni tipo di elezione, anche di carattere interno al partito, coloro nei cui confronti, ricorra una delle seguenti condizioni:

    1. a) sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione e di concussione nelle diverse forme previste o sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino, per modalità di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravità;
    2. b) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché' non definitive, dalle funzioni espletate, previste dalla legge antimafia.

    Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi precedenti, gli eletti, i titolari di incarichi all'interno del partito, ovvero il personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico.

    Art. 28

    Doveri degli eletti.

    Gli eletti ad ogni livello devono:

    1. a) conformarsi alle iniziative e agli orientamenti del partito;
    2. b) versare al partito una quota dell’indennità di carica ed ogni emolumento derivanti dalla carica ricoperta in virtu' del loro mandato;
    3. c) collaborare con lealtà e correttezza con gli altri esponenti di DirectDemocracyS Italia per attuare la linea politica del partito;
    4. d) comunicare, collaborare in modo leale, con i gruppi di elettori, dai quali è stato candidato, alle primarie online sul nostro sito web, e richiedere sempre, in modo anticipato, un parere vincolante, per ogni attività politica di rappresentanza, che svolge su mandato dei propri elettori, applicando l’unica forma di autentica democrazia, quella diretta. Le decisioni dei membri dei gruppi, sul sito web ufficiale, svolgono con il loro lavoro, e con le loro decisioni, dei referendum interni, per permettere a chi è rappresentato, di decidere ogni azione politica, del rappresentante politico. Questa norma, si applica in base al principio di democrazia, che prevedere che il potere di decidere, appartenga in totalità e senza limiti all’elettore, e il rappresentante politico, debba eseguire il suo mandato di rappresentanza, seguendo, rispettando, e mettendo in pratica, ogni indicazione ricevuta, da chi gli dona con il voto, potere di rappresentanza, ma non il potere di decisione al posto suo;
    5. e) assumere come servizio di sicurezza, solo il personale addetto, autorizzato dai gruppi di sicurezza, presenti e operativi, sul nostro sito web;
    6. f) utilizzare per la gestione, e per il controllo della situazione finanziaria derivante dall’attività politica, solo il personale autorizzato, dai nostri gruppi di gestione economica;
    7. g) con pochissime e motivate eccezioni, per poter essere candidati, nel nostro partito politico, alle elezioni primarie online, e in caso di vittoria alle elezioni reali, devono avere meno di 60 anni.

    Art. 29

    Gruppi parlamentari e consiliari.

    I gruppi parlamentari e consiliari di DirectDemocracyS Italia hanno piena autonomia per la loro gestione nell'ordinaria attività istituzionale, favorendo la cooperazione e la partecipazione al dibattito.

    Per le decisioni inerenti scelte politiche di rilievo e straordinarie attuano le deliberazioni dell'organo politico corrispondente, richiedendo sempre, un parere vincolante ai propri elettori, presenti nel gruppo di candidatura alle primarie online, a loro volta informati in maniera competente, onesta, completa, da gruppi indipendenti di specialisti, presenti ed operanti, sul nostro sito web ufficiale.

    Art. 30

    Rappresentanza di genere.

    DirectDemocracyS Italia promuove azioni concrete volte a favorire le pari opportunità nell'accesso alla composizione degli organi del partito ad ogni livello, e nella formulazione delle liste per la

    partecipazione alle competizioni elettorali, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione.

    In ogni organismo collegiale, un genere, non potrà superare il 60% dei componenti.

    DirectDemocracyS Italia, richiede, senza forzature, ad ogni membro, che si autodefinisce di genere “neutro” oppure “indefinito” o “in transizione”, di propendere verso una definizione tradizionale maschile oppure femminile, che a sua libertà, e discrezione potrà modificare semplicemente comunicandolo, alle nostre Segreterie.

    Art. 31

    I giovani.

    DirectDemocracyS Italia riconosce l'importanza, la ricchezza e l’originalità del contributo dei giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile ed una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita politica ed istituzionale del paese.

    DirectDemocracyS Italia adotterà misure che permettano la candidatura, come rappresentanti politici, e la partecipazione alle elezioni primarie online, solo di candidati che abbiamo meno di 60 anni, con pochissime e motivate eccezioni.

    DirectDemocracyS Italia riconosce al proprio interno un'organizzazione giovanile, dotata di un proprio statuto e di propri organismi dirigenziali autonomi. Tale organizzazione persegue i medesimi scopi del partito con particolare attenzione al mondo giovanile nell'ambito della scuola, dell’università, del lavoro, dello sport e delle attività sociali e di solidarietà.

    Lo statuto dell'organizzazione giovanile ed ogni sua modifica è sottoposto all'approvazione della Direzione nazionale del partito.

    Art. 32

    Organizzazione estera.

    DirectDemocracyS Italia favorisce la partecipazione politica, sociale e culturale degli italiani residenti all'estero, organizza le proprie strutture negli altri paesi, anche attraverso la cooperazione e collaborazione di fondazioni ed associazioni.

    Le regole per le intese con le forze politiche e sociali dei paesi di residenza sono definite in accordo con la Direzione nazionale.

    L'organizzazione degli italiani all'estero sarà strutturata secondo lo schema delle ripartizioni elettorali estere.

    Art. 33

    Trattamento dei dati personali

    «DirectDemocracyS Italia» garantisce i diritti di riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui

    al regolamento UE 2016/679, del decreto legislativo n. 196/2003 come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 e delle direttive e provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali.

    Per il perseguimento degli scopi statutari, così come da provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 5 giugno 2019 recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali riferiti agli associati/aderenti possono essere comunicati agli altri associati/aderenti anche in assenza del consenso degli interessati, per le seguenti finalità:

    1. a) consentire agli associati/aderenti di partecipare attivamente alla vita del partito;
    2. b) consentire la formazione di un database centrale degli iscritti/aderenti accessibile da parte degli associati/aderenti specificamente designati ed autorizzati;
    3. c) rendere noto quali associati/aderenti ricoprono cariche e/o ruoli all'interno degli organi statutari, così come la loro eventuale decadenza, revoca o dimissione da tali cariche e/o ruoli;
    4. d) consentire agli associati/aderenti il pieno esercizio dei loro diritti come previsti all'art. 5 del presente statuto;
    5. e) verificare l'osservanza dei doveri al cui rispetto sono tenuti gli associati/aderenti ai sensi dell'art. 5 del presente statuto, attivare i procedimenti disciplinari previsti e quindi comminare le sanzioni previste nel caso di loro violazione;
    6. f) per tutte le finalità connesse all'applicazione delle disposizioni previste nel presente statuto e per l'adempimento ad obblighi di legge.

    Le modalità di utilizzo dei dati sono rese note agli interessati in sede di rilascio dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679.

    Art. 34

    Modifiche.

    Modifiche dello statuto, del simbolo e della denominazione Lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito politico «DirectDemocracyS Italia» possono essere modificati con il voto favorevole dei due terzi dal Congresso nazionale.

    Art. 35

    Scioglimento.

    Lo scioglimento del partito è deliberato dall'Assemblea nazionale con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

    Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento del partito, l'Assemblea nazionale stabilirà le modalità della liquidazione e della devoluzione del Fondo comune residuo ad altre associazioni senza scopo di lucro, con esclusione degli iscritti di DirectDemocracyS Italia, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

    Art. 36

    Norme di coordinamento e di rinvio.

    Per la regolazione degli aspetti non previsti in questo statuto, si applicano le norme del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

    NORME TRANSITORIE

    I

    Fino alla celebrazione del primo Congresso nazionale, DirectDemocracyS Italia è diretto da un Comitato promotore nazionale.

    Il Comitato promotore nazionale è dotato di tutti i poteri per adottare con atto pubblico, anche a maggioranza, ogni modifica statutaria che si rendesse necessaria per il miglior funzionamento e

    la miglior organizzazione del partito e per l'ottemperanza ad obblighi di legge, con particolare riferimento alle ulteriori modifiche che si renderanno necessarie - su richiesta della commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici - per l'iscrizione di DirectDemocracyS Italia al registro dei partiti politici previsto dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito in legge n. 13 del 21 febbraio 2014.

    II

    Sino alla celebrazione del primo Congresso nazionale il Comitato promotore nazionale, su proposta del presidente, adotta tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento e l'organizzazione del partito mediante proprie deliberazioni, eventualmente anche nominando organi a cui delegare parte delle attività organizzative. In particolare il Comitato promotore nazionale, su proposta del presidente, prende tutte le deliberazioni necessarie per la

    costituzione dei comitati locali e per la presentazione del partito ad ogni genere di elezioni, decide le candidature e le liste e provvede ad ogni incombente relativo, ai sensi di legge, eventualmente delegando anche uno dei propri componenti.

    Il presidente può individuare un ufficio di segreteria politica e un ufficio organizzativo nazionale che su indicazioni del presidente coordina le attività di costituzione e insediamento del partito sul territorio.

    III

    Sino alla celebrazione del primo Congresso nazionale ogni cooptazione nel Comitato promotore nazionale è affidata al presidente del Comitato promotore.

    IV

    Sino alla celebrazione dei primi Congressi regionali, e provinciali la nomina dei Comitati promotori regionali, e provinciali è affidata al Comitato promotore nazionale su proposta del presidente.

    Il ruolo di componente degli organismi nazionali, è incompatibile con ruoli apicali regionali e provinciali.

    V

    Ha immediata applicazione l'art. 12 del presente statuto in ordine alle prerogative, competenze e responsabilità del segretario amministrativo nazionale.

    VI

    Il primo Congresso nazionale si terrà entro il 7 agosto 2022 attraverso il metodo delle primarie aperte per eleggere nella stessa giornata il

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